Art. 4.
(Finanziamenti).

      1. I pubblici esercizi, come definiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quelli successivi, usufruiscono di un credito di imposta pari al 20 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30

 

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agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.